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CQC PER TITOLIChi ha conseguito la patente C e il KD prima del 04/04/2007 potrà conseguire il CQC per trasporto cose, di persone o di tutte due. C'è tempo per poterla richiedere - fino al 09/09/2013 se abilita al trasporto di persone; - fino al 09/09/2014 se abilita al trasporto di cose; Guida accompagnata, è uscito il decreto......Dal 21 aprile 2012 vi è la possibilità di guidare accompagnati già prima dei fatidici 18 anni. Non tutti i minorenni potranno farlo, solo quelli che hanno già conseguito la patente A1 ed a patto di avere fatto 10 ore di guida in autoscuola e di avere al loro fianco un accompagnatore adeguato, per età, esperienza e condotta. L’accompagnatore infatti deve essere un conducente “modello” o quasi: negli ultimi 5 anni non sono ammessi provvedimenti di sospensione sulla sua patente, questa è la condizione. Le altre condizioni sono quasi le stesse dell’accompagnatore con funzione di istruttore previste per le esercitazioni di guida per la patente B vale a dire: età non superiore a 60 anni, patente B o superiore, non speciale, da almeno 10 anni, italiana o riconosciuta da almeno 5 anni.
Altra novità del decreto è quella del numero massimo di accompagnatori possibili: non più di 3, da dichiarare e certificare con gli appositi moduli disponibili negli allegati del decreto. Arrivano le ordinanze antineve Tornano le "ordinanze neve", cioè torna l'obbligo di montare, nella stagione rigida, le gomme invernali, oppure "portarsi dietro" le catene da neve per non essere mai più d'intralcio al traffico. Il Codice della Strada, in particolare con l'art. 6 (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) , ha introdotto la possibilità per gli enti proprietari o gestori della viabilità di ordinare (mediante apposito provvedimento) che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio; quindi l'obbligo per gli automobilisti di avere nel bagagliaio le catene da neve (omologate), o sostituire i normali pneumatici con gomme termiche (idonee alla marcia su neve e ghiaccio). Le ordinanze permettono agli enti enti propietari o gestori di strade o Prefetto, di poter disporre di un validissimo strumento normativo a cui fare ricorso, per facilitare la circolazione ed evitare blocchi o imbottigliamenti del traffico, per un tempo predeterminato. Le disposizioni saranno valide, anche senza precipitazioni nevose in corso, e consentiranno agli organi di polizia stradale, a cui compete la verifica dell'osservanza dell'ordinanza nei periodi indicati dalle prescrizioni, in caso di verificata "mancanza", di sanzionare gli sprovveduti conducenti con le ammende previste dal Codice della Strada, da 80 a 300 euro. Clicca qui per leggere le ordinanze in Basilicata.
RITARGATURA OBBLIGATORIA CICLOMOTORI |

Entro il 13 febbraio 2012, i ciclomotori ancora muniti di contrassegno di identificazione (cd. targhino) e certificato di idoneità tecnica devono essere muniti, per poter circolare su strada, delle targhe e del certificato di circolazione previsti dallart. 97 del codice della strada. Il Decreto Infrastrutture e Trasporti del 2 febbraio 2011 sulla ritargatura dei ciclomotori stabilisce il seguente calendario a partire dal 2/4/2011 (data di pubblicazione sulla G.U. n. 76) e con riferimento all'inizio della sequenza numerica del contrassegno stesso e con l'ulteriore criterio della sequenza alfanumerica per la scadenza a 240 giorni: - entro il 1 giugno 2011 (60 giorni dalla pubblicazione) per i contrassegni "0", "1" e "2" - entro il 31 agosto 2011 (120 giorni dalla pubblicazione) per i contrassegni "3", "4" e "5" - entro il 30 ottobre 2011 (180 giorni dalla pubblicazione) per i contrassegni "6", "7" e "8" - entro il 29 dicembre 2011 (240 giorni dalla pubblicazione) e, comunque, non oltre il 12 febbraio 2012 per i contrassegni "9" e per quelli la cui sequenza alfa numerica comincia con la lettera A. Si fa presente che l'indicata ultima data del 12 febbraio 2012 dovrebbe essere da confermare, in quanto potrebbe essere il 13 febbraio 2012. In ogni caso la sanzione di Euro 389 per mancata ritargatura, ai sensi del comma 3 dell'art.14 della legge 120/2010 si applicherà solo dopo la richiamata ultima data, ancorché siano state oltrepassate le specifiche scadenze del 1 giugno 2011, del 31 agosto 2011, del 30 ottobre 2011 e, come già riportato, del 29 dicembre 2011. Tempi di ricorso per una multaDal 7 Ottobre, chi vuole fare ricorso contro una multa ritenuta ingiusta, ha tempo solo 30 giorni invece dei 60 giorniIl Decreto è stato subito soprannominato "Taglia-riti" perché provvede a ricondurre i 33 riti fino ad oggi esistenti ai tre modelli procedimentali di base previsti dal codice di procedura civile: rito del lavoro, rito sommario di cognizione e rito ordinario di cognizione. Questo si traduce, tra le altre cose, nel dimezzamento dei termini per fare il ricorso in caso di multe: come per altri procedimenti, anche per fare ricorso contro una multa ritenuta ingiusta si avrà tempo non più 60 giorni ma solo 30; se invece il contravventore risiede all'estero i termini rimangono di 60 giorni.
Patente a punti Ogni titolare di patente o di patentino CIG (non si possono avere entrambi) ha in dotazione 20 punti. Chi esaurisce tutti i punti deve rifare gli esami per la patente (revisione). Chi commette infrazioni, ma nei due anni successivi non ne commette altre comportanti la decurtazione, ha il reintegro completo dei 20 punti. Chi non commette nessuna infrazione, ad ogni biennio avrà due punti in più, fino ad un massimo di 30 punti complessivi. Per conoscere il punteggio associato alla propria patente, è possibile telefonare al numero 848782782 o consultare il sito internet www.ilportaledellautomobilista.it/. Chi commette più infrazioni in una volta sola, può perdere al massimo 15 punti, purché un'infrazione non comporti la sospensione o revoca della patente. È la comunicazione del CED (Centro Elaborazione Dati) del Ministero dei Trasporti, che comunica ufficialmente la decurtazione dei punti, e che autorizza alla frequenza di un corso di recupero: - il corso rivolto ai titolari di patente A e B dura 12 ore e permette di riottenere 6 punti
- il corso rivolto ai titolari di patente C, D, CE, DE, KA e KB dura 18 ore e permette di riottenere 9 punti.
Il reintegro dei punti decorre dalla data di rilascio dellattestato di frequenza al corso. Doppio punteggio per i conducenti professionali Il sistema della decurtazione dei punti si applica anche alla carta di qualificazione del conducente e al certificato di abilitazione professionale di tipo KB, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui sono obbligatorie tali abilitazioni e nell'esercizio dell'attività professionale. Il punteggio non si cumula nel caso il conducente sia in possesso sia di CQC che di KB. I corsi di recupero punti sono svolti dalle autoscuole, hanno durata di 20 ore e consentono di recuperare fino a un massimo di 9 punti. In caso di perdita totale del punteggio, la CQC o il KB sono revocati se il conducente non supera l'esame di revisione. In caso di revoca della patente di guida, detti documenti sono sempre revocati.
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